Il TFR matura ogni mese per ogni dipendente. Può restare in azienda oppure andare a un fondo pensione, e a scegliere è il lavoratore; ma le due strade non sono simmetriche. Questa pagina si ferma sul punto che sorprende più spesso: chi ha già un fondo pensione, cambiando lavoro, non può riportare il TFR in azienda.
«In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto» (art. 2120 c.c.): ogni anno ne matura una quota pari alla retribuzione divisa per 13,5. Quella quota può restare in azienda oppure essere conferita a una forma di previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005, art. 8). Dal 01/07/2026 chi è alla prima assunzione aderisce automaticamente al fondo del suo contratto, se entro sessanta giorni non sceglie diversamente (commi 7 e 7-quater; L. 199/2025, art. 1, comma 205).
Chi ha tenuto il TFR in azienda può cambiare idea in seguito: «Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta» (art. 8, comma 7-quater).
La legge non prevede il percorso inverso. Chi, assunto da un nuovo datore di lavoro, ha già un fondo pensione sceglie entro sessanta giorni a quale fondo conferire il TFR, non se conferirlo; se non sceglie, scatta l'adesione automatica (art. 8, comma 9-bis).
La regola vale finché l'adesione è «in essere»: chi ha riscattato per intero la posizione non è più iscritto, e per lui la scelta torna libera. Ma cambiare lavoro non basta per riscattare tutto. Quando vengono meno i requisiti di partecipazione la legge prevede il trasferimento a un altro fondo, il riscatto del 50% dopo un periodo di inoccupazione da 12 a 48 mesi o in caso di mobilità o cassa integrazione, il riscatto totale solo per un'invalidità che riduca la capacità di lavoro a meno di un terzo o per un'inoccupazione oltre i 48 mesi; altrimenti la posizione resta nel fondo (D.Lgs. 252/2005, art. 14, comma 2).
Quando assume chi non è alla prima esperienza, il datore di lavoro lo informa sugli accordi collettivi in tema di previdenza complementare e deve «verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione» (art. 8, comma 9-bis). E ancora: «Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia» (comma 7-quater).
Nel nostro modulo di assunzione sono le due domande del passaggio sul TFR: la dichiarazione si firma con la FESR insieme al resto e resta nel fascicolo del dipendente.
| Codice civile, art. 2120 | trattamento di fine rapporto |
|---|---|
| D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 8, commi 7, 7-quater e 9-bis | destinazione del TFR, adesione automatica, lavoratore con un fondo già attivo |
| D.Lgs. 252/2005, art. 14, comma 2 | trasferimento e riscatto della posizione |
| L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2 | Fondo di garanzia del TFR presso l'INPS |
| L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 204 | modifiche all'art. 8 del D.Lgs. 252/2005 |
| L. 199/2025, art. 1, comma 205 | decorrenza dal 1° luglio 2026 |
Le norme sono citate nel testo in vigore al 05/10/2026, letto sulla banca dati della Documentazione Economica e Finanziaria del Dipartimento delle Finanze (def.finanze.it), su Normattiva per le norme del lavoro e il codice civile, su EUR-Lex per gli atti dell'Unione europea; le parole fra virgolette sono riportate alla lettera. La pagina descrive la regola generale: per il tuo caso contattaci.
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