La cassa integrazione sostiene la retribuzione dei dipendenti quando l'azienda deve sospendere o ridurre l'attività per una causa temporanea che non dipende né dall'impresa né dai lavoratori: il maltempo, un guasto, un'alluvione, un calo improvviso del lavoro. L'attività deve poter riprendere: la cassa non accompagna la chiusura dell'azienda.
In questa pagina trovi quale strumento si applica alla tua azienda, quando si può chiedere, i termini da rispettare e che cosa comporta, con il collegamento a ogni norma citata. La richiesta ce la fai nel Portale Clienti.
Il nome cambia a seconda del settore e del numero di dipendenti, ma il meccanismo è lo stesso: per le ore non lavorate il dipendente riceve un'integrazione al posto della retribuzione. Il riordino è del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ampiamente modificato dalla legge di bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234), che ha esteso la tutela anche ai datori di lavoro con un solo dipendente.
Chi: imprese industriali — manifatturiere, di trasporto, estrattive, di installazione di impianti, dell'energia, acqua e gas — imprese industriali e artigiane dell'edilizia e dei materiali lapidei, imprese dell'industria boschiva e forestale e le altre elencate dall'art. 10.
Durata: fino a 13 settimane continuative, prorogabili fino a 52; non oltre 52 settimane in un biennio mobile e non oltre un terzo delle ore lavorabili (art. 12).
Chi: dal 01/01/2022 i datori di lavoro con almeno un dipendente che non rientrano nella cassa ordinaria e non aderiscono a un fondo di solidarietà di settore (art. 29, comma 2-bis).
Durata: fino a 13 settimane in un biennio mobile per chi ha occupato in media fino a cinque dipendenti nel semestre precedente la domanda, fino a 26 settimane oltre i cinque (art. 29, comma 3-bis).
Chi: i settori che hanno un proprio fondo, istituito dai contratti collettivi presso l'INPS (art. 26), e l'artigianato e la somministrazione, che hanno fondi bilaterali propri (art. 27). Dal 01/01/2022 coprono anche chi ha un solo dipendente.
Durata e importo: almeno pari a quelli della cassa integrazione (art. 30, comma 1-bis).
Chi: gli operai agricoli a tempo indeterminato, cioè «i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda», sospesi «per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori».
Durata: «la durata massima di novanta giorni nell'anno» (L. 457/1972, art. 8, che resta in vigore per il D.Lgs. 148/2015, art. 18).
Per che cosa: riorganizzazione aziendale, crisi aziendale — esclusa la cessazione dell'attività — e contratto di solidarietà (art. 21).
Chi: dal 01/01/2022 i datori di lavoro non coperti dai fondi che nel semestre precedente hanno occupato in media più di quindici dipendenti (art. 20, comma 3-bis). Per riorganizzazione e crisi servono un programma e l'esame congiunto con i sindacati (art. 24); la domanda va presentata entro sette giorni dalla fine della consultazione o dall'accordo aziendale (art. 25).
Quale strumento si applica dipende dall'inquadramento previdenziale dell'azienda e dal contratto collettivo: lo verifichiamo noi quando riceviamo la richiesta.
La cassa integrazione ordinaria spetta ai dipendenti sospesi dal lavoro o a orario ridotto in due casi (art. 11):
Per l'assegno del Fondo di integrazione salariale e dei fondi di settore valgono le causali della cassa integrazione, ordinaria e straordinaria (art. 29, comma 3-bis; art. 30, comma 1-bis), e si applica, «per quanto compatibile», la disciplina della cassa ordinaria (art. 30, comma 1).
I lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e, dal 01/01/2022, i lavoratori a domicilio; sono esclusi i dirigenti (art. 1, comma 1; art. 2, comma 1). Il lavoratore deve avere, presso l'unità produttiva, almeno trenta giorni di effettivo lavoro alla data della domanda, salvo che si tratti di eventi oggettivamente non evitabili (art. 1, comma 2). Per l'apprendista, alla ripresa del lavoro il periodo di apprendistato è «prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite» (art. 2, comma 4).
L'integrazione è pari all'«80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate», entro il limite dell'orario contrattuale (art. 3, comma 1), con un tetto mensile unico, rivalutato ogni anno secondo l'indice ISTAT (commi 5-bis e 6). Se il lavoratore si ammala durante la cassa, l'integrazione sostituisce l'indennità di malattia (comma 7). Non spetta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportano retribuzione (comma 8).
Chi usa la cassa ordinaria o straordinaria versa un contributo addizionale sulla retribuzione che sarebbe spettata per le ore non lavorate: 9% fino a 52 settimane nel quinquennio mobile, 12% fino a 104, 15% oltre (art. 5, comma 1); dal 01/01/2025 scende al 6% e al 9% per chi non ne ha fruito per almeno ventiquattro mesi (comma 1-ter). Non è dovuto per gli eventi oggettivamente non evitabili (art. 13, comma 3). Per l'assegno del FIS la contribuzione addizionale è del 4% della retribuzione persa (art. 29, comma 8).
Per ogni unità produttiva, cassa ordinaria e straordinaria insieme non possono superare 24 mesi in un quinquennio mobile, 30 per l'edilizia e i lapidei (art. 4).
Se durante la cassa svolge un'altra attività, subordinata o autonoma, «non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate»; deve comunicarlo prima all'INPS, a pena di decadenza, e informare subito il datore di lavoro (art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, nel testo in vigore dal 18/12/2025). Per l'operaio agricolo il trattamento non è dovuto nelle giornate in cui «si dedichino ad altre attività remunerate» (L. 457/1972, art. 9).
Sì, se l’evento è transitorio e non dipende né da te né dai lavoratori: le «intemperie stagionali» sono espressamente previste (art. 11), e per gli operai agricoli a tempo indeterminato c’è la CISOA (L. 457/1972, art. 8). Servono la documentazione dell’evento e l’indicazione dei giorni e delle ore perse.
Servono almeno trenta giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva alla data della domanda; il requisito non si applica agli eventi oggettivamente non evitabili (art. 1, comma 2).
Sì, per le sospensioni dal 01/01/2022; alla ripresa il periodo di apprendistato si allunga quanto le ore di cassa fruite (art. 2).
L’azienda, in busta paga, e poi la recupera dall’INPS a conguaglio con i contributi; il pagamento diretto dell’INPS è riservato ai casi di serie e documentate difficoltà finanziarie (art. 7). Per questo non chiediamo più l’IBAN dei dipendenti, come faceva il vecchio modulo del 2020.
Sì, ma la cassa non copre i periodi anteriori di oltre una settimana alla data della domanda, e la parte persa dai lavoratori resta a carico dell’azienda (art. 15, commi 3 e 4). Per gli eventi non evitabili il termine è più lungo: la fine del mese successivo.
No: la crisi aziendale non comprende i casi di cessazione dell’attività o di un ramo di essa (art. 21, comma 1, lettera b). In questo caso parliamone: gli strumenti sono altri.
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| D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, art. 1 | lavoratori beneficiari e anzianità minima |
|---|---|
| D.Lgs. 148/2015, art. 2 | apprendisti |
| D.Lgs. 148/2015, art. 3 | misura dell'integrazione salariale |
| D.Lgs. 148/2015, art. 4 | durata massima complessiva |
| D.Lgs. 148/2015, art. 5 | contributo addizionale |
| D.Lgs. 148/2015, art. 7 | pagamento, conguaglio e pagamento diretto |
| D.Lgs. 148/2015, art. 8 | attività lavorativa durante la cassa (testo dal 18/12/2025) |
| D.Lgs. 148/2015, art. 10 | imprese della cassa integrazione ordinaria |
| D.Lgs. 148/2015, art. 11 | causali della cassa integrazione ordinaria |
| D.Lgs. 148/2015, art. 12 | durata della cassa integrazione ordinaria |
| D.Lgs. 148/2015, art. 13 | contribuzione; eventi oggettivamente non evitabili |
| D.Lgs. 148/2015, art. 14 | informazione e consultazione sindacale |
| D.Lgs. 148/2015, art. 15 | domanda all'INPS e termini |
| D.Lgs. 148/2015, art. 18 | settore agricolo |
| D.Lgs. 148/2015, art. 20 | imprese della cassa integrazione straordinaria |
| D.Lgs. 148/2015, art. 21 | causali della cassa integrazione straordinaria |
| D.Lgs. 148/2015, art. 24 | consultazione sindacale per la straordinaria |
| D.Lgs. 148/2015, art. 25 | domanda di cassa integrazione straordinaria |
| D.Lgs. 148/2015, art. 26 | fondi di solidarietà bilaterali |
| D.Lgs. 148/2015, art. 27 | fondi bilaterali alternativi (artigianato, somministrazione) |
| D.Lgs. 148/2015, art. 29 | Fondo di integrazione salariale (FIS) |
| D.Lgs. 148/2015, art. 30 | assegno di integrazione salariale e termini della domanda |
| L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 8 | CISOA, operai agricoli |
| L. 457/1972, art. 9 | CISOA, casi in cui non è dovuta |
Le norme sono citate nel testo in vigore al 05/10/2026, letto sulla banca dati della Documentazione Economica e Finanziaria del Dipartimento delle Finanze (def.finanze.it), su Normattiva per le norme del lavoro e il codice civile, su EUR-Lex per gli atti dell'Unione europea; le parole fra virgolette sono riportate alla lettera. La pagina descrive la regola generale: per il tuo caso contattaci.
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